Le nuove normative europee del rum

Le nuove normative europee del rum

Di Leonardo Pinto

Illustrazione di Georgina Luck

3 minuti

Da maggio 2021 è entrata in vigore la nuova normativa europea riguardante gli spirits, in cui sono contenute anche importanti novità che interessano l’etichettatura dei rum

In tal senso le principali novità sono tre e riguardano:

- gli anni di invecchiamento

- la dicitura solera

- la quantità di zuccheri ammessi

Vediamole in ordine!

Iniziamo con gli anni di invecchiamento.

Per quanto riguarda gli anni riportati in etichetta, fino alla scorsa norma spirits non c’era, nel caso del rum, una specifica restrizione su tale indicazione, dando di fatto la possibilità di etichettare i prodotti con la regolamentazione del paese di origine.
Con la norma attuale invece entra in vigore l’obbligo di riportare in etichetta l’età del prodotto più giovane del blend, così come per il whisky, il cognac e la grappa per citarne alcuni, ovvero quello che va sotto il nome di minimum age.
Questo vuol dire che i prodotti che in etichetta avevano una indicazione d’età differente (media, media ponderata o altro), dovranno operare una scelta: togliere la dicitura “anni” dall’etichetta, lasciando il numero e continuando ad operare il blending originario, oppure modificare il blend in modo che il numero in etichetta rappresenti il rum più giovane utilizzato.

Per quanto riguarda il secondo punto, la dicitura solera, potremmo riassumere che la norma si riferisce a un'indicazione di età media possibile in etichetta, sulla base del numero di criaderas, della dimensione dei fusti e del numero di reinserimenti.
Dato che il concetto in questo senso è piuttosto complesso, credo sia opportuno in questo caso riportare esattamente il testo della normativa

 “Il sistema di invecchiamento dinamico o «criaderas y solera» o «solera e criaderas» consiste nell'esecuzione di estrazioni periodiche di una porzione del brandy* contenuto in ciascuno dei fusti e dei recipienti di rovere che costituiscono un livello di invecchiamento e nel corrispondente reinserimento del brandy estratto dal livello di invecchiamento precedente." 
(*NdR: nella normativa si fa sempre riferimento al brandy e, per estensione, agli altri spirits, tra cui il rum).

E dato che alcune terminologie potrebbero essere un po' ostiche, ecco un mini glossario a vostro uso e consumo:

Livelli di invecchiamento: ciascun gruppo di fusti e recipienti di rovere con lo stesso livello di invecchiamento, attraverso cui passa il brandy nel processo di invecchiamento. Ciascun livello è denominato «criadera», ad eccezione dell'ultimo, che precede la spedizione del brandy, noto come «solera». 

Estrazione: volume parziale del brandy contenuto in ciascuno dei fusti e dei recipienti di rovere di un livello di invecchiamento, che viene estratto per essere incorporato nei fusti e nei recipienti di rovere del livello di invecchiamento successivo o, nel caso della solera, per essere spedito. 

Reinserimento: volume del brandy estratto dai fusti e recipienti di rovere di un determinato livello di invecchiamento, che viene incorporato e assemblato con il contenuto dei fusti e dei recipienti di rovere del livello di invecchiamento successivo.
 
Invecchiamento medio: periodo di tempo che corrisponde alla rotazione della quantità totale di brandy sottoposta al processo di invecchiamento, calcolato dividendo il volume totale del brandy contenuto in tutti i livelli di invecchiamento per il volume delle estrazioni effettuate dall'ultimo livello (solera) nel corso di un anno.
L'invecchiamento medio del brandy estratto dalla solera può essere calcolato applicando la seguente formula: t = Vt/Ve, in cui:  

- t è l'invecchiamento medio, espresso in anni;
- Vt è il volume totale presente nel sistema di invecchiamento, espresso in litri di alcole puro;
- Ve è il volume totale di prodotto estratto per essere spedito nel corso di un anno, espresso in litri di alcole puro.

In caso di fusti e recipienti di rovere con capacità inferiore a 1.000 litri, il numero di estrazioni e reinserimenti annui è uguale o inferiore a due volte il numero di livelli del sistema, in modo da garantire che il componente più giovane sia invecchiato per almeno sei mesi. In caso di fusti e recipienti di rovere con capacità uguale o superiore a 1.000 litri, il numero di estrazioni e reinserimenti annui è uguale o inferiore al numero di livelli del sistema, in modo da garantire che il componente più giovane sia invecchiato per almeno un anno.

Infine parlando di addizione di zucchero la normativa fissa un limite massimo a 20 g/L, limite simile ad altri spirits già disciplinati in passato in Europa, come la grappa.
Qui l’intervento si è reso necessario in quanto fino alla scorsa normativa, non vi era alcun limite all’addizione. Ciò lasciava inteso che il limite massimo delle addizioni veniva stabilito dalla designazione successiva, ovvero quella di liquore (100g/L).
Con l’introduzione di questo limite, i prodotti che in precedenza avevano addizioni superiori ai 20 g/L, così come nel caso dell’indicazione di età, dovranno operare una scelta. Continuare a mantenere il livello attuale di addizioni, oltre norma, ed eliminare la dicitura “RUM” dall’etichetta, oppure modificare il blend e ridurre le addizioni ad un massimo di 20g/L.

Come si muoveranno i principali rum sul mercato? 
Lo scopriremo nei prossimi mesi...

Leonardo Pinto

Leonardo Pinto

The Rum Searcher. Isla de Rum founder. ShowRUM festival director.

Georgina Luck

Appassionata di gin, cibo e… insetti! Realizza illustrazioni a inchiostro piene di colori e disinibite al punto giusto.